Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e, solo nei casi in cui sia necessario, dopo il suo cognome è apposta la dizione "coniugato/a con" seguita dal cognome dell'altro coniuge».